Ieri, 15 marzo, la Federazione regionale pugliese dei Consultori familiari di ispirazione cristiana (CFC Puglia) è stata audita in III Commissione regionale in merito al DdL n. 253 del 14.11.2017 “Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”.
Di seguito il testo integrale delle osservazioni.
Il disegno di legge n. 253 del 14.11.2017 prevede per le attività ivi previste una copertura di € 50.000,00 per il corrente anno nonché altra provvista economica per gli esercizi finanziari successivi.
Letto il testo normativo, preliminarmente e ancor prima di affrontare il merito delle questioni poste dal testo di legge oggetto di audizione, ci si interroga:
a) su quale sia la platea di cittadini pugliesi interessati dall’intervento normativo richiesto con il presente d.d.l. regionale;
b) se la destinazione di queste somme pubbliche possa trovare una finalizzazione diversa per soddisfare un numero di cittadini maggiore e corrispondendo a reali bisogni della collettività.
L’interrogativo nasce dal fatto che il testo di legge sembra preoccuparsi di prevedere norme contro la discriminazione e le violenze perpetrate nei confronti di alcune identità di “genere” piuttosto che nei confronti di altre, quasi come se l’appartenenza ad un genere piuttosto che ad un altro, sia nel nostro ordinamento, sia esso statale che regionale, oggetto di discriminazione.
Si può affermare, infatti, che a normativa vigente nessuna norma prevede limitazioni o divieti per cittadini in considerazione della loro appartenenza sessuale. Al contrario, la nostra Costituzione e le norme applicative garantiscono a qualsiasi cittadino di poter liberamente vivere la propria vita, sia essa privata che pubblica, di poter accedere, al di là della propria identità sessuale: a tutti sono assicurati pari diritti e riconosciuti uguali doveri.
Quindi ci si torna a chiedere a chi interessa questo testo di legge proposto. Quali reali interessi vuole garantire?
Se non vi sono reali ostacoli discriminatori, quale è il vero fine ultimo che si vuole perseguire.
Evidentemente quello della diffusione di teorie sul “genere” attraverso attività di formazione, di sostegno e di rimozione di ostacoli, lo si ripete inesistenti.
La mia più che ventennale personale esperienza, come quella di tutti gli operatori dei consultori aderenti a questa Federazione che rappresento, di formazione nelle Scuole di ogni ordine e grado sulla educazione affettiva e sessuale, competenza assegnata dal Legislatore ai Consultori Familiari (L.N. 405/1975 e L.R.30/1977), parla a favore di una non discriminazione in relazione all’orientamento sessuale.
Il linguaggio discriminante e violento determinato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere non è assolutamente presente nelle giovani generazioni né nella classe docente. Educatori ed educandi concordano nel fatto che la dignità della persona è prima del suo orientamento sessuale, la persona ha una dignità al di là del suo orientamento sessuale.
Ma vediamo cosa dice la nostra Carta costituzionale.
L’art. 3 afferma che:
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
È la nostra stessa Costituzione a prevederlo, quella stessa che all’art. 29 riconosce la famiglia quale:
“… società naturale fondata sul matrimonio …”.
È interessante notare come la nostra Carta costituzionale, nonostante all’interno dell’art. 2 “…riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità …”, ha ritenuto di dover dedicare alla famiglia, quale più tipica tra le formazioni sociali, un articolo specifico.
All’interno dell’Assemblea Costituente, infatti, si sviluppò un grande dibattito intorno alla famiglia e in particolare se la famiglia dovesse essere inserita all’interno delle formazioni sociali intese quale luogo in cui la personalità del soggetto può crescere, svilupparsi e realizzarsi.
Le formazioni sociali, lo ricordiamo, sono: i partiti, i sindacati, le associazioni e le famiglie religiose ovvero gli ordini religiosi; tali formazioni, tuttavia, non hanno come fine la procreazione e il mantenimento della specie fondato sull’amore che unisce i coniugi.
All’esito dell’ampio dibattito in Costituente si scelse di tenere distinta la famiglia quale “… società naturale fondata sul matrimonio …” dalle altre formazioni sociali, in quanto: “… Dichiarando che la famiglia è una società naturale si intende stabilire che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si trova di fronte a una realtà che non può menomare né mutare” (Aldo Moro); non solo, “… Con l’espressione ‘società naturale’ si intende un ordinamento di diritto naturale che esige una costituzione e una finalità secondo il tipo di organizzazione familiare” (Giuseppe La Pira).
La famiglia, dunque, affonda le sue radici nel diritto naturale.
Se così è, ci si chiede, ancora, quale sia la platea dei portatori di interessi e quale sia la percentuale dei cittadini pugliesi coinvolta in questo disegno di legge.
Difatti, stando alle statistiche possiamo notare che i matrimoni in Italia sono stati nel 2015 n. 194.377, tendenza in aumento. L’aumento dei matrimoni sembra proseguire e rafforzarsi anche nel 2016. I dati provvisori riferiti al periodo gennaio-giugno 2016 mostrano 3.645 celebrazioni in più rispetto allo stesso periodo del 2015.
Immaginando che il dato appena riportato sia rimasto costante negli anni successivi, possiamo rilevare come le unioni civili, che nei primi otto mesi del 2017 sono stati pari a n. 2.802, corrispondano a circa il 1,4% dei matrimoni celebrati. Questo dato costituisce una proiezione su base nazionale. Di fatto, rapportato i dati su base regionale, i numeri diventano ancora più trascurabili.
Per effetto di quanto sopra e considerato che la platea dei soggetti interessati ha numeri assai più importanti, perché non destinare queste stesse risorse economiche ad azioni a sostegno della famiglia con azioni concrete e mirate a favore di nuclei famigliari in difficoltà (economiche, lavorative, relazionali), azioni a sostegno delle nascite e con sussidi per ogni figlio come previsto dal nostro Statuto Regionale all’art. 5.
In questo caso ci sarebbero ricadute positive a favore dei cittadini pugliesi e un ritorno economico “moltiplicato” sul territorio regionale.
I DATI STATSTICI raccolti annualmente dalla Federazione Consultori CFC Puglia rispetto all’attività svolta da n. 18 consultori sparsi sul territorio Regionale di Puglia parlano chiaro:
Nel 2016 su 8.721 prestazioni consulenziali ben 7.457 prestazioni sono state richieste per “DISAGIO E DIFFICOLTÀ NELLE RELAZIONI FAMILIARI”. E di queste 1.084 sono state rivolte ad Adolescenti.
Considerato che il numero dei Consultori ASL pugliesi è di 145 consultori (aggiornamento al 2017), presumibilmente il dato andrebbe moltiplicato per 8 senza trascurare che al servizio accedono solo coloro che hanno bisogno di prestazioni specialistiche.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, si ritiene di dover concludere per il ritiro del testo o in subordine per apportare al testo del DDL in esame, le modifiche di merito di seguito riportate:
art.1 – Principi e finalità-
Eliminare 1 e 2 comma.
3 comma: modificare il comma eliminando le parole da “determinata dall’orientamento” a “intersessuale” e inserendo le parole “per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e famigliare.
4 comma: modificare il comma eliminando le parole da “per motivi” a “intersessuale”.
art.2 – Interventi in materia di politiche del lavoro, formazione e aggiornamento professionale e
integrazione sociale –
Eliminare perché le competenze ivi riportate esulano da quelle Regionali, trattasi infatti di competenze nazionali.
In subordine
1 comma: si chiede l’abrogazione di tutto il I periodo dell’articolo in oggetto e con riferimento al II periodo eliminare le parole da “supportare le persone” a “lavorativo” e inserire le parole di cui all’art. 1 “garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevedere l’inserimento lavorativo”.
Eliminare 2 e 3 comma.
Poiché, come detto in premessa, non si ravvedono norme vigenti che discriminano in base all’orientamento sessuale.
Art. 3 – Istruzione –
Eliminare l’articolo poiché le competenze richiamate appartengono allo Stato che ha già finanziato dette iniziative per diversi milioni di euro. In particolare il richiamo va all’art. 137 del DL n. 112/98 e all’art. 3 del DPR n.235/2007 che disciplina il c.d. ”Patto di corresponsabilità educativa”. Non è pensabile una educazione e formazione che esuli dalla collaborazione Scuola-Famiglia essendo la famiglia il primo soggetto educante. Ogni essere umano viene educato in primis all’interno delle relazioni familiari e nella quotidianità della vita.
Art. 4 – Promozione di eventi culturali –
1 comma: modificare eliminando le parole da “al rispetto dell‘orientamento” a “ intersex” e inserire le parole “per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e famigliare.
Art. 5 – Interventi in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria –
1 comma: modificare il comma eliminando le parole “in favore delle persone omosessuali” fino a “famiglie” e inserire le parole “per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e famigliare.
2 comma: eliminare le parole “delle persone LGBT” e inserire “di uomini, donne e minori”.
Art. 6 – Misure di contrasto alla discriminazione e alla violenza e di sostegno alle vittime –
1 comma: eliminare le parole da “commesse” fino a “intersessuale” e inserire le parole “per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e famigliare.
2 comma: eliminare le parole da “in ragione dell’orientamento sessuale” a “intersessuale” e inserire le parole “di cui al primo comma”.
4 comma: eliminare il comma poiché la costituzione in giudizio della Regione può avvenire per tutelare interessi propri e la sua immagine non per tutelare interessi privati che possono essere soddisfatti attraverso gli strumenti giudiziari riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico a favore dei soggetti lesi.
5 comma: eliminare le parole “determinate dall’ orientamento sessuale o dall’identità di genere” e inserire le parole “per garantire alle persone e alla famiglia la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza nonché prevenire, eliminare e ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e famigliare”.
Art. 7 – Tavolo tecnico regionale sulle discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento
sessuale o dall’identità di genere delle vittime”
1 comma: eliminare le parole “determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” e inserire le parole “di cui al comma 5 art.6”
2 comma: alla lettera b) eliminare le associazioni LGBT e le parole “determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere”
eliminare la lettera d)
4 comma lettera b): eliminare le parole da “motivate” a “genere”
lettera c): eliminare le parole da “dovuti” a “genere”
lettera d): eliminare
Art. 8 – Misure in materia di informazione e comunicazione –
Eliminare l’articolo poiché le competenze in materia di comunicazione sono definite da norme statali.
In considerazione delle modifiche proposte si chiede in ultimo di modificare il testo del DdL in” Norme a tutela della qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza”.
Federazione Regionale CFC Puglia-Onlus
Il Presidente
Michela di Gennaro